La delibera ARERA 395/2024/R/com impone dal 2025 un preavviso minimo di 3 mesi per gli aumenti su luce e gas, pena un indennizzo di 30 euro
In breve
- In Italia non esiste più, come in Germania, un prezzo di “maggior tutela” fissato dallo Stato: da gennaio 2024 (gas) e aprile 2024 (luce, per i clienti non vulnerabili) la gran parte delle famiglie è sul mercato libero, dove i fornitori possono modificare le condizioni economiche unilateralmente.
- Per farlo devono avvisare il cliente con un preavviso minimo di 3 mesi prima della decorrenza dell’aumento: lo prevede l’art. 13 del Codice di condotta commerciale, nella versione aggiornata dalla delibera ARERA 395/2024/R/com, in vigore dal 1° gennaio 2025.
- Se il fornitore non rispetta il preavviso o la forma prescritta (comunicazione su supporto durevole, inviata separatamente dalla bolletta), l’aumento non può essere applicato nei tempi indicati e scatta un indennizzo automatico di 30 euro.
Chi ha un contratto di luce o gas sul mercato libero italiano dovrebbe aprire con attenzione ogni lettera, PEC o e-mail del proprio fornitore. Un aumento del prezzo deve essere comunicato con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data in cui scatta.
La regola, fissata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è nata per arginare l’ondata di modifiche unilaterali dei contratti seguita alla fine del mercato tutelato del gas e, per gran parte delle famiglie, anche della luce. Per le riduzioni di prezzo il preavviso richiesto è più breve, un mese.
Chi ha ancora un contratto di tutela — oggi riservato ai clienti vulnerabili per il gas e, per l’elettricità, erogato attraverso il Servizio a Tutele Graduali (STG) per chi non ha scelto un’offerta sul mercato libero — non riceve invece lettere di aumento: i prezzi di questi servizi vengono aggiornati dall’ARERA stessa su base trimestrale, in modo automatico.
Perché in Italia non esiste più un “prezzo di Stato” come in Germania
In Germania i fornitori di ultima istanza (Grundversorger) restano sottoposti a un prezzo regolato per legge, che possono modificare solo rispettando un preavviso fissato dalla norma (§ 5 StromGVV/GasGVV). In Italia il percorso è stato diverso: il mercato tutelato del gas è terminato il 10 gennaio 2024 e quello dell’elettricità, per i clienti domestici non vulnerabili, il 1° luglio 2024, dopo un rinvio deciso dal governo italiano. Da allora la quasi totalità delle famiglie ha un contratto sul mercato libero, negoziato con un fornitore commerciale.
Questo significa che non esiste più, per la maggioranza dei clienti italiani, un prezzo unico fissato dallo Stato da confrontare con quello dell’anno prima. Esiste invece una regola trasversale valida per tutti i contratti del mercato libero: quando un fornitore vuole cambiare le condizioni economiche a proprio favore, deve avvisare il cliente con un anticipo minimo stabilito dall’ARERA. È questo il punto di confronto più vicino, in Italia, alla scadenza tedesca del 20 novembre per i Grundversorger.
La regola dei 3 mesi: cosa dice l’art. 13 del Codice ARERA
L’art. 13 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale (allegato A alla delibera 366/2018/R/com, aggiornato dalla delibera 395/2024/R/com del 1° ottobre 2024) stabilisce che il termine di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, comprese le proposte di rinnovo con condizioni diverse, “non deve essere inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni o dei rinnovi”. Per le evoluzioni automatiche di prezzo già previste nel contratto il preavviso scende a 2 mesi; per le variazioni che comportano solo una riduzione dei corrispettivi basta un mese.
La regola vale per i clienti domestici e per i clienti non domestici di piccola dimensione (le microimprese), cioè lo stesso pubblico che in Germania è tutelato dalla StromGVV/GasGVV. La comunicazione deve avvenire su un supporto durevole — lettera, PEC o e-mail con conferma di lettura — inviato in modo autonomo, non inserito nella bolletta. Se il fornitore non rispetta il termine o la forma prescritta, la modifica non è valida nei tempi indicati e al cliente spetta un indennizzo automatico di 30 euro, documentato dallo stesso fornitore.
Un esempio: quando deve arrivare l’avviso
Calcolo: la scadenza dei 3 mesi per un aumento dal 1° marzo 2027
- Decorrenza dell’aumento ipotizzato: 1° marzo 2027
- Preavviso minimo previsto dall’art. 13: 3 mesi
- Termine ultimo per l’invio della comunicazione: 1° dicembre 2026
- Se la comunicazione arriva dopo: l’aumento non può decorrere dal 1° marzo 2027 e matura l’indennizzo automatico di 30 euro
Si tratta di un calcolo esemplificativo con una data di decorrenza ipotetica, non di un annuncio di aumento da parte di un fornitore specifico. Il meccanismo — tre mesi indietro rispetto alla data in cui l’aumento dovrebbe scattare — vale per ogni variazione unilaterale su un contratto del mercato libero italiano.
Ogni fornitore sceglie autonomamente quando e se modificare le proprie condizioni economiche: a differenza del modello tedesco non c’è una data unica di riferimento come il 1° gennaio. Per questo motivo la scadenza del preavviso cambia da contratto a contratto, a seconda di quando il singolo fornitore decide di applicare l’aumento.
Cosa può fare chi riceve un aumento
Chi riceve una comunicazione di aumento ha diritto al recesso gratuito e senza penali, da esercitare entro la data di decorrenza della modifica: è una garanzia prevista dallo stesso Codice di condotta commerciale per tutti i contratti di luce e gas del mercato libero. Conviene quindi confrontare l’offerta con altri fornitori prima di lasciar scattare l’aumento automaticamente.
Checklist prima di accettare un aumento
- Controllare la data di invio della comunicazione e calcolare se tra l’invio e la decorrenza dell’aumento ci sono davvero almeno 3 mesi.
- Verificare che la comunicazione sia arrivata su un supporto durevole proprio (lettera, PEC, e-mail) e non all’interno della bolletta.
- Se il preavviso è più corto del dovuto, segnalarlo per iscritto al fornitore e chiedere il rispetto del termine oltre all’indennizzo automatico di 30 euro.
- Prima di recedere, attivare una nuova offerta con un altro fornitore per evitare di finire nel servizio di maggior tutela/tutele graduali, spesso meno conveniente.
In caso di dubbi su una comunicazione di aumento, ci si può rivolgere allo Sportello per il consumatore energia e ambiente dell’ARERA o a un’associazione di consumatori come Altroconsumo, che segue regolarmente l’applicazione di questa regola.
Domande frequenti
La regola dei 3 mesi vale per tutti i contratti di luce e gas in Italia?
Vale per i contratti del mercato libero con clienti domestici e microimprese. Non riguarda i clienti ancora nel servizio di tutela (gas, solo clienti vulnerabili) o nel Servizio a Tutele Graduali dell’elettricità, i cui prezzi sono aggiornati dall’ARERA stessa, non dal singolo fornitore.
Cosa succede se il fornitore non rispetta i 3 mesi di preavviso?
L’aumento non può essere applicato nei tempi indicati nella comunicazione e al cliente spetta un indennizzo automatico di 30 euro, come previsto dall’art. 13 del Codice di condotta commerciale aggiornato dalla delibera ARERA 395/2024/R/com.
Il preavviso è lo stesso anche per le riduzioni di prezzo?
No. Per le variazioni che comportano solo una riduzione dei corrispettivi il preavviso minimo è di un mese; per le evoluzioni di prezzo già previste automaticamente nel contratto è di due mesi.
Posso disdire il contratto se non sono d’accordo con l’aumento?
Sì. Il Codice di condotta commerciale garantisce il diritto di recesso gratuito e senza penali entro la data di decorrenza della modifica contrattuale comunicata dal fornitore.
Avete ricevuto una comunicazione di aumento da parte del vostro fornitore di luce o gas, e il preavviso vi sembra rispettato? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti.
Fonti e aggiornamento
- ARERA: delibera 395/2024/R/com, testo integrale con il Codice di condotta commerciale aggiornato (art. 13), 1° ottobre 2024; consultato l’8 novembre 2026.
- ARERA: scheda del provvedimento 395/2024/R/com; consultato l’8 novembre 2026.
- Altroconsumo: le nuove regole ARERA su bollette luce e gas dal 2025.
Ricerca e aggiornamento dati: 8 novembre 2026.
Nota di trasparenza: nella ricerca, nella strutturazione e nella stesura di questo articolo sono stati utilizzati strumenti basati sull’IA. Le fonti utilizzate sono indicate nell’articolo. La pubblicazione avviene solo dopo l’approvazione redazionale manuale. Versione italiana basata su un articolo di Trend del Web sulla Germania, elaborata con una ricerca dedicata alla normativa ARERA per l’Italia; foto originale di AlexanderStein su Pixabay, come nell’articolo tedesco.
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