Dal 1° novembre 2026 le vendite a distanza da paesi terzi verso l’UE devono indicare tre identificativi di prodotto nella dichiarazione doganale.
In breve
- Dal 1° novembre 2026 l’UE richiede tre identificativi di prodotto (PID) nelle dichiarazioni doganali per gli acquisti e-commerce verso acquirenti UE, Italia inclusa.
- Si tratta di un identificativo del venditore (M-PID), di un identificativo di produttore/modello (NS-PID) e, se esiste, di un codice standardizzato come EAN o GTIN (S-PID).
- A trasmettere i dati è il dichiarante doganale, ad esempio il soggetto IOSS o uno spedizioniere doganale, non l’acquirente.
- In Italia la norma è applicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Dal 1° novembre 2026, chi acquista online da un paese extra-UE merce destinata all’Italia deve fare i conti con una nuova regola doganale: tre identificativi di prodotto diventano obbligatori in ogni dichiarazione. A doverli indicare sono venditori, piattaforme e dichiaranti doganali, non direttamente i consumatori.
La Commissione europea descrive l’obbligo come l’indicazione vincolante di identificativi di prodotto per le merci vendute a distanza ad acquirenti nell’UE. In Italia la disciplina, essendo diritto europeo direttamente applicabile, è gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, competente per lo sdoganamento delle importazioni.
I tre identificativi richiesti
L’M-PID indica l’offerta concreta nel negozio online, nel marketplace o sulla pagina del venditore, ed è assegnato dal venditore o dalla piattaforma. L’NS-PID collega la merce al produttore e al modello (numero di parte, di modello o di articolo), senza un formato internazionale unico obbligatorio. L’S-PID è un identificativo internazionale standardizzato, spesso un codice a barre come EAN, UPC o ISBN; se manca, il dichiarante deve indicare l’apposito codice di esenzione.
Secondo fonti doganali che applicano lo stesso regolamento UE, questi tre dati sono codificati rispettivamente come C127, C128 e C129 e si basano sull’articolo 20 del regolamento (UE) 2026/2108 del 16 settembre 2026, che istituisce il nuovo Codice doganale dell’Unione.
Chi trasmette i dati in Italia
L’obbligo di trasmissione ricade sul dichiarante doganale: il soggetto IOSS (Import One-Stop Shop) o un suo rappresentante, oppure, in assenza di IOSS, chi applica il regime semplificato o il rappresentante indiretto dell’importatore. La Commissione precisa che l’obiettivo è evitare che sia il consumatore finale a doversi occupare di questi adempimenti.
Per chi acquista online in Italia, nulla cambia al momento dell’ordine: non compare alcun nuovo campo da compilare sul sito del venditore. Si tratta di dati che circolano tra venditori, piattaforme e dichiaranti per facilitare l’identificazione del prodotto in dogana.
Checklist per i venditori che spediscono in Italia
- Ogni prodotto deve avere un M-PID (codice venditore, SKU, ASIN…).
- Ogni prodotto deve avere un NS-PID (codice del produttore o del modello).
- Se esiste un EAN, un GTIN o un altro codice standardizzato, va indicato come S-PID; altrimenti si usa il codice di esenzione.
- Verificare che i sistemi e-commerce e logistici trasmettano questi campi al dichiarante doganale.
Gli identificativi non sono un certificato di sicurezza né una nuova tassa. Secondo la Commissione devono migliorare la tracciabilità e la selezione del rischio nei controlli doganali, di fronte alla forte crescita delle piccole spedizioni e-commerce in arrivo nell’UE.
Domande frequenti
Devo indicare io, come privato in Italia, un codice prodotto in dogana?
No. La trasmissione spetta al dichiarante doganale, ad esempio il soggetto IOSS o uno spedizioniere doganale. Per l’acquirente non cambia nulla al momento dell’ordine.
Quali sono i tre identificativi richiesti?
M-PID (venditore/piattaforma), NS-PID (produttore/modello) e, se esiste, S-PID (codice standardizzato come EAN, UPC, ISBN); in mancanza del S-PID si usa un codice di esenzione.
Quale ente applica la norma in Italia?
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), competente per lo sdoganamento delle merci importate.
Da quando è obbligatoria questa regola?
È obbligatoria dal 1° novembre 2026; la trasmissione volontaria era possibile dal 1° luglio 2026.
Fonti e aggiornamento
- Commissione europea, Taxation and Customs Union: identificativi di prodotto obbligatori per le importazioni e-commerce dal 1° novembre 2026, 3 novembre 2026.
- Commissione europea: e-commerce, conformità dei prodotti e sicurezza – dati doganali UE.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM): sito istituzionale.
Ricerca e dati aggiornati al 7 novembre 2026. Le informazioni riguardano la normativa UE sulle importazioni e-commerce, applicabile direttamente in Italia; la gestione doganale di un singolo ordine dipende dalla procedura utilizzata.
Nota di trasparenza: nella ricerca, nella strutturazione e nella stesura di questo articolo sono stati utilizzati strumenti basati sull’IA. Le fonti utilizzate sono indicate nell’articolo. La pubblicazione avviene solo dopo l’approvazione redazionale manuale. Edizione per l’Italia realizzata a partire da un articolo di Trend del Web.
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