Il D.Lgs. 73/2020 impone dispositivi leggibili da remoto e informazioni mensili sui consumi nei condomini italiani

In breve

  • Dal 1° gennaio 2027 i contatori e i ripartitori di calore nei condomini italiani con riscaldamento centralizzato dovranno essere leggibili da remoto, o essere sostituiti.
  • L’obbligo nasce dal D.Lgs. 73/2020, che ha modificato il D.Lgs. 102/2014 di recepimento delle norme europee sull’efficienza energetica.
  • Chi vive in condominio dovrà ricevere informazioni sui propri consumi almeno una volta al mese durante la stagione di riscaldamento, non solo con il conguaglio di fine anno.
  • In Germania una regola simile impone già informazioni mensili dal 2022, con una scadenza per i vecchi contatori fissata al 31 dicembre 2026 — un anno prima di quella italiana.

Dal 1° gennaio 2027 i contatori di calore nei condomini italiani dovranno trasmettere i consumi da remoto. Milioni di famiglie avranno così un’informazione mensile, non solo la stima di fine anno.

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La novità riguarda chi vive in un edificio con impianto di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria centralizzato: secondo stime riportate dalla stampa specializzata, in Italia sono coinvolte circa quattro milioni di famiglie condominiali. Non cambia invece nulla per chi ha una caldaia autonoma in casa o paga luce e gas con un contatore individuale.

La regola italiana nasce dallo stesso impianto normativo europeo citato anche nell’articolo tedesco di Trend del Web a cui questa versione si ispira: la direttiva sull’efficienza energetica dell’Unione europea, recepita in Germania con la Heizkostenverordnung e in Italia con il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, poi aggiornato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73.

Cosa prevede la norma italiana

Il punto di partenza è il decreto legislativo 102/2014, che ha reso obbligatoria in Italia la contabilizzazione individuale del calore nei condomini con impianto centralizzato, installando valvole termostatiche e ripartitori su ogni termosifone. Il decreto legislativo 73/2020, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/2002, ha aggiunto l’obbligo di lettura da remoto: i dispositivi installati dal 25 ottobre 2020 devono già poter trasmettere i dati senza che nessuno entri in casa per leggerli, mentre quelli più vecchi hanno tempo fino al 1° gennaio 2027 per essere aggiornati con un modulo di trasmissione o sostituiti.

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Il testo consolidato del decreto di base è consultabile sul portale ufficiale Normattiva e nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014. Va detto con chiarezza, per onestà verso i lettori: i numeri esatti di articolo e comma che riportano questa scadenza (in particolare l’articolo 9, comma 5-bis) sono quelli indicati da più testate giornalistiche e giuridiche che hanno esaminato il decreto, non una citazione diretta verificata riga per riga sul testo consolidato, che al momento della stesura non era consultabile per intero sui portali pubblici. Chi vuole la dicitura letterale dovrebbe controllare il testo integrale su Normattiva o rivolgersi a un amministratore di condominio o a un tecnico abilitato.

Chi deve adeguarsi e chi è escluso

Sono coinvolti gli edifici, anche non condominiali in senso stretto, serviti da un impianto comune di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda sanitaria, compresi quelli allacciati al teleriscaldamento o al teleraffrescamento. Restano fuori dall’obbligo le abitazioni con caldaia autonoma, dove chi vi abita paga già i propri consumi direttamente, e i normali contatori di elettricità e gas delle singole utenze, regolati da norme separate.

La decisione sull’adeguamento non spetta al singolo condomino: tocca all’amministratore verificare quando sono stati installati i dispositivi esistenti e se sono già predisposti, raccogliere preventivi e portare la spesa, se rilevante, all’approvazione dell’assemblea condominiale secondo le regole ordinarie.

Come funziona l’informazione mensile

Una volta che i contatori sono leggibili da remoto, i consumi effettivi devono essere comunicati a chi vive nell’appartamento almeno una volta al mese durante la stagione di accensione del riscaldamento, usando protocolli radio aperti e non proprietari (tipicamente Wireless M-Bus o Open Metering System) con misure di sicurezza informatica e protezione dei dati personali in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD/GDPR).

Questa informazione mensile non sostituisce il conguaglio di fine stagione, che resta il documento su cui si basa l’effettivo pagamento: serve a far vedere l’andamento dei consumi mentre accadono, così da poter correggere le proprie abitudini prima di ricevere una bolletta salata.

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Quanto costa e chi paga

Esempio di calcolo (stima, non un dato ufficiale)

  • Costo per radiatore: circa 120-190 euro, secondo le stime di settore riportate da QuiFinanza e Geopop.
  • Appartamento con 5 radiatori: 5 × 120-190 € = circa 600-950 € di spesa lorda.
  • Con detrazione del 50% (bonus ristrutturazioni, valido anche per le parti comuni): la spesa netta scende a circa 300-475 €.

Calcolo della redazione su cifre di stima riportate dalla stampa specializzata; l’importo reale dipende dall’impianto, dal numero di radiatori e dal preventivo del tecnico incaricato dal condominio.

Le sanzioni per chi non si adegua, secondo quanto riportano QuiFinanza e Geopop, vanno da 500 a 2.500 euro per singola unità immobiliare e ricadono sul proprietario non in regola; in caso di irregolarità più gravi nell’impianto originario, la sanzione può estendersi all’intero condominio. I controlli, sempre secondo queste fonti, spettano alle Regioni o agli enti da loro delegati.

Il confronto con la Germania

L’articolo tedesco di Trend del Web da cui nasce questa versione racconta la stessa storia vista dalla Germania: lì la Heizkostenverordnung impone già dal 2022 l’informazione mensile sui consumi per i dispositivi telerilevabili, con una scadenza al 31 dicembre 2026 per aggiornare o sostituire i contatori più vecchi non ancora leggibili da remoto.

La differenza principale con l’Italia è di un solo anno: la scadenza tedesca cade il 31 dicembre 2026, quella italiana il 1° gennaio 2027. Entrambe le regole discendono dalla stessa normativa europea sull’efficienza energetica, applicata da due Stati membri con tempi molto simili ma non identici.

Cosa può fare chi vive in affitto

Cosa verificare se vivi in condominio

  • Il tuo edificio ha un riscaldamento centralizzato o un impianto autonomo? Solo il primo caso è coinvolto.
  • I contatori sono stati installati prima o dopo il 25 ottobre 2020?
  • L’amministratore ha già verificato se i dispositivi sono leggibili da remoto o vanno aggiornati?
  • Stai già ricevendo un’informazione sui consumi almeno una volta al mese durante la stagione di riscaldamento?
  • Se sei in affitto, il proprietario o l’amministratore del condominio sono al corrente della scadenza del 2027?

Chi è in affitto non può decidere da solo l’adeguamento dei dispositivi, perché riguarda un impianto condominiale: può però chiedere al proprietario o all’amministratore se i contatori sono già a norma e se le informazioni mensili sui consumi stanno arrivando regolarmente. Il proprietario locatore, da parte sua, dovrebbe verificare con l’amministratore lo stato dell’impianto prima che la scadenza del 2027 diventi un problema con penali o sanzioni.

Domande frequenti

Da quando è obbligatoria la lettura da remoto dei contatori di calore in Italia?

Per i dispositivi installati dal 25 ottobre 2020 l’obbligo è già in vigore. Per quelli più vecchi, la scadenza per l’aggiornamento o la sostituzione è fissata al 1° gennaio 2027, secondo il D.Lgs. 73/2020 che ha modificato il D.Lgs. 102/2014.

Riguarda anche chi ha una caldaia autonoma?

No. L’obbligo vale solo per gli edifici con impianto di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda sanitaria centralizzato. Chi ha una caldaia autonoma in casa continua a pagare direttamente i propri consumi, come già oggi.

Chi paga l’adeguamento dei contatori?

La spesa è condominiale: l’amministratore raccoglie i preventivi e li sottopone all’assemblea, che decide secondo le regole ordinarie. Parte del costo può rientrare nelle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, anche per le parti comuni, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata.

Cosa rischia un condominio che non si adegua in tempo?

Secondo QuiFinanza e Geopop, le sanzioni possono andare da 500 a 2.500 euro per unità immobiliare non conforme, a carico del proprietario; i controlli spetterebbero alle Regioni o agli enti da loro delegati. Non è stato possibile verificare questi importi direttamente sul testo di legge nel momento in cui scriviamo.

Fonti e aggiornamento

Nota di trasparenza: nella ricerca, nella strutturazione e nella stesura di questo articolo sono stati utilizzati strumenti basati sull’IA. Le fonti utilizzate sono indicate nell’articolo. La pubblicazione avviene solo dopo l’approvazione redazionale manuale. Versione per l’Italia basata su un articolo di Trend del Web.

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